La clausola "claims made"

Un aspetto delle polizze assicurative per responsabilità professionale che molte volte i medici ignorano o sottovalutano riguarda l'esistenza in ormai tutti i contratti assicurativi delle calusole c.d. claims made.
Con la clausola claims made (letteralmente “a richiesta fatta”), assicuratore e assicurato pervengono ad una definizione convenzionale della nozione di sinistro rilevante ai fini dell’art. 1917, c. 1 c.c., che è fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità.
Con l’applicazione di una simile opzione, il rischio assunto dall’assicuratore risulta più circoscritto nel tempo, con conseguente vantaggio sotto il profilo dei costi di polizza.
Per converso, però, occorre segnalare che polizze strutturate sulle claims made nascondono pericolose insidie per l’assicurato, in quanto egli rischia di vedersi recapitare la richiesta di risarcimento in un’epoca in cui non gode più della copertura assicurativa.
Il professionista, dunque, deve curare con particolare attenzione il rapporto assicurativo, garantendone la continuità attraverso regolari rinnovi annuali, accertandosi inoltre che, in sede di rinnovo, non venga fatta avanzare la c.d. “retroactive date”, ossia la data iniziale della copertura assicurativa. In caso di cessazione del rapporto assicurativo, poi, si rende necessaria la stipula di apposite polizza integrative c.d. “tail-coverage”, precipuamente rivolte a coprire i periodi successivi alla fine del rapporto contrattuale.
In parole semplici, se si è costantemente assicurati non si pone alcun problema. Se la richiesta risarcitoria perviene al medico in un periodo successivo non coperto, ancorché all'epoca del fatto fosse assicurato, si vedrà negare la copertura.
L’importanza della corretta tenuta della cartella clinica: inversione dell’onere della prova in caso di cartella clinica incompleta

Prendendo le mosse da una recente sentenza della Cassazione, la n. 6209 del 31 marzo 2016, con la quale la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza di merito che assolveva da ogni responsabilità la struttura sanitaria in relazione ai gravissimi danni subiti da una bambina al momento del parto, a seguito di un’accertata irregolarità della tenuta della cartella clinica, i legali della Nostra associazione mettono ancora più in guardia i medici nell’espletamento di tale delicatissimo compito, purtroppo sempre più spesso causa di condanne e gravi responsabilità professionali altrimenti evitabili.
Importanti novità in arrivo per il personale sanitario con il ddl n. 2224
